La
norma sancisce il cd. divieto del mandato
imperativo, per
il quale il parlamentare non può accettare alcuna istruzione o direttiva circa
l'esercizio delle sue funzioni, e ciò a tutela della sua indipendenza da
qualsiasi potere politico, economico o sociale. Ne consegue che ciascun
parlamentare, nello svolgimento della sua attività, può agire liberamente, non sussistendo alcun mezzo giuridico per
costringerlo al rispetto di eventuali accordi o per chiamarlo in giudizio a
rispondere del modo in cui ha esercitato il proprio mandato. La mancanza di una responsabilità giuridica (v. 89) del
parlamentare nei confronti dei propri elettori non esclude, però, una sua responsabilità politica (v. 89), che
il corpo elettorale può
far valere solo in sede di nuove elezioni, allorquando avrà la possibilità di esprimere un giudizio sull'operato del parlamentare che si ripresenta
candidato, confermandogli o negandogli (nel caso la condotta del parlamentare
non abbia risposto alle aspettative) la propria preferenza.
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