lunedì 19 agosto 2013

Dispositivo dell'art. 67 Costituzione. "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato."

La norma sancisce il cd. divieto del mandato imperativo, per il quale il parlamentare non può accettare alcuna istruzione o direttiva circa l'esercizio delle sue funzioni, e ciò a tutela della sua indipendenza da qualsiasi potere politico, economico o sociale. Ne consegue che ciascun parlamentare, nello svolgimento della sua attività, può agire liberamente, non sussistendo alcun mezzo giuridico per costringerlo al rispetto di eventuali accordi o per chiamarlo in giudizio a rispondere del modo in cui ha esercitato il proprio mandato. La mancanza di una responsabilità giuridica (v. 89) del parlamentare nei confronti dei propri elettori non esclude, però, una sua responsabilità politica (v. 89), che il corpo elettorale può far valere solo in sede di nuove elezioni, allorquando avrà la possibilità di esprimere un giudizio sull'operato del parlamentare che si ripresenta candidato, confermandogli o negandogli (nel caso la condotta del parlamentare non abbia risposto alle aspettative) la propria preferenza.

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